Escussione abusiva di garanzia bancaria

Canone di locazione commerciale, lockdown ed escussione abusiva di fideiussione bancaria

Trib. Roma, 27 ottobre 2020. Si segnala questa recentissima pronuncia, che ha inibito al locatore di escutere la fideiussione a prima richiesta emessa a protezione del diritto a ricevere i canoni locati, ritenendo la suddetta escussione, intimata per lettera, “abusiva” in quanto in violazione del canone di buona fede. In particolare, nella specie la violazione sembra essere consistita, a opinione del giudice, nel “non avere mostrato alcuna disponibilità a rinegoziare le condizioni del rapporto, alla luce delle sopravvenute circostanze oggettive di indiscutibile impatto sull’equilibrio del rapporto”. In altre parole, per i giudici romani l’emergenza del lockdown imponeva al locatore in buona fede una valutazione di una (temporanea?) riduzione del canone, e (sembra) una parallela sospensione dei collegati originari termini di pagamento, cosicché la richiesta alla banca di ricevere un pagamento correlato a detti termini si configurerebbe come abuso dello ius scrictum in una situazione di sua difformità rispetto alle condizioni sostanziali.

La pronuncia si inscrive nell’orientamento, di per sé ormai ricevuto (e granitico), per cui la pretesa di pagamento di una garanzia autonoma da parte del suo beneficiario è paralizzabile dalla banca con l’exceptio doli, cosicché il medesimo rimedio può fondare la richiesta di inibitoria verso la banca, ex art. 700 c.p.c. a effettuare il pagamento. Particolarità del caso concreto è che l’abuso (per contrarietà a buona fede) nella pretesa di azionare il diritto di credito garantito sarebbe fondato su un’ulteriore lesione dell’obbligo di buona fede, che ex art. 1375 c.c. in thesi nella specie imponeva al locatore di rinegoziare il canone o quanto meno valutare la sussistenza di altri presupposti di una rinegoziazione (in base alla presupposizione? O a una interpretazione estensiva dell’art. 1581?), dato il sopravvenuto mutamento nella oggettiva possibilità di godimento del bene locato (nell’utilizzo concordato).

Riferimenti:
- In merito all’esperibilità della exceptio doli nelle garanzie autonome, v. (oltre naturalmente al seminale lavoro di PORTALE, Le garanzie bancarie internazionali, Milano, 1989), ex multis, Jovino, L’adempimento dell’obbligazione principale rende abusiva l’escussione di una garanzia internazionale a prima richiesta e tale circostanza può essere accertata anche mediante un procedimento ex art. 700 c.p.c.; in Riv. dir. comm., 2001, II, 149 e Chindemi, I contratti autonomi di garanzia e altre garanzie personali atipiche in materia bancaria e assicurativa, in Nuova giur. civ. comm., 1994, II, 340; in giurisprudenza, tra le tante, Cass., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass., 24 aprile 2008, n. 10652, cit.; Trib. Genova, 9 dicembre 1992; Trib. Padova, 31 maggio 1993; Trib. Roma, 26 marzo 2001 (ord.).
- In dottrina, sul generale fondamento nell’ordinamento dell’exceptio doli e per la spiegazione del suo funzionamento DOLMETTA, Exceptio doli generalis, in Banca e borsa, 1998, I, 148; PELLIZZI, Exceptio doli (dir. civile), in Noviss. Digesto it., IV, Torino, 1964, 1075 e TORRENTE, Eccezione di dolo, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 218 s.; MERUZZI, L’Exceptio doli. Dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, 241 ss. e NANNI, L’uso giurisprudenziale dell’«exceptio doli generalis», in Contr. e impr., 1986, 198 e 209. V. pure, in argomento, FESTI, L’ambito di applicazione ed i limiti dell’exceptio doli generalis, BBTC, 2007, II, 712.

Trib Roma 27 10 2020.pdf