1) Tribunale di Lodi del 18 maggio 2023

Composizione negoziata – Misure cautelari – Strumentalità – Risanamento

Dall’art. 19, co. 1, C.C.I.I. si ricava che ai fini della concessione delle misure cautelari queste devono essere strumentali a tutelare le trattative nell’ambito della procedura di composizione negoziata, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento e, quindi, non possono costituire strumenti attraverso i quali l’imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione (1);

Attraverso le misure cautelari non è possibile imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative, posto che, diversamente, l’imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all’esito di un contenzioso o che comunque richiedano un contenzioso (2)

(1-2) Si segnala un interessante provvedimento del Tribunale di Lodi in materia di misure cautelari nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa.

Nel caso esaminato dal giudice lodigiano, una società presentava istanza di conferma delle misure protettive e chiedeva la concessione di diverse misure cautelari.
In particolare, in relazione a quest’ultime la stessa instava per: i) la sospensione dell’onere di pagamento della quota capitale nei confronti di determinati creditori bancari; ii) sospensione della rateazione in essere del debito fiscale; iii) l’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare in Centrale Rischi l’intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattive.

Il Giudice concedeva le misure cautelari di cui ai punti i) e iii). Il tribunale riteneva accoglibile la sospensione del pagamento della quota di capitale degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari in quanto essa era volta a garantire alla società ricorrente adeguati margini di manovra per attivare e condurre le iniziative di risanamento aziendale. Si stabiliva, peraltro, il divieto per le banche di effettuare le segnalazioni alla Centrale Rischi al fine di non vanificare l’effetto della misura cautelare di sospensione dei pagamenti a scadere. Tale inibitoria si configura quale misura necessaria e complementare alla sospensione dei pagamenti a scadere. Di diverso avviso è il Tribunale di Verona che, con sentenza del 24 aprile 2023 – commentata sul nostro sito, ha rigettato sia l’istanza di concessione della sospensione dei pagamenti sia la richiesta di inibitoria di segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Il giudice veronese, in particolare, ha ritenuto l’istanza di sospensione esorbitante rispetto alla speciale protezione accordata dal legislatore, oltre che incisiva sulla sfera di autonomia delle parti, sulla quale è precluso l’intervento del giudice. Sulla concessione dell’inibitoria, invece, il rigetto è stato motivato con l’assenza di strumentalità rispetto al buon esito delle trattative, atteso che secondo il tribunale l’istanza era finalizzata ad evitare un effetto che già si produce a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di conferma delle misure protettive.

Per quanto attiene invece la richiesta di sospensione della rateazione in essere del debito fiscale, questa veniva rigettata perché appariva funzionale alla continuità e alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, finalità questa non contemplata dall’art. 19 CCII.

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