Tribunale di Perugia del 21 marzo 2024 (proroga della composizione negoziata della crisi)

Là dove, per effetto della proroga delle misure protettive, sia prorogata pure la durata della procedura di composizione negoziata non per la durata complessiva delle misure medesime ma per un successivo periodo di 180 giorni, resta comunque ferma la cessazione per l’imprenditore dell’ “ombrello protettivo” offerto dallo “stay”: onde le trattative – ove dovessero proseguire – non potrebbero comunque avvalersi della copertura derivante dal blocco delle iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori.

Nella composizione negoziata la determinazione circa il momento entro il quale depositare la relazione finale compete sempre all’Esperto, in quanto l’Autorità giudiziaria è estranea al percorso della negoziazione se non per la parentesi della conferma delle misure protettive e, anche in tale sede, non potrebbe comunque ordinare ovvero consentire la prosecuzione della negoziazione.

Dopo l’emissione di un provvedimento accertativo della cessazione degli effetti delle misure protettive è rimessa all’Esperto la valutazione della prosecuzione delle trattative – in assenza dello stay – per la composizione negoziata della crisi fino al termine massimo di 360 giorni.

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Tribunale di Urbino del 9 marzo 2024 (richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I.)

Il ricorso per la conferma delle misure protettive va notificato soltanto ai creditori che all’atto del deposito della richiesta di conferma delle misure abbiano già dato impulso ad azioni esecutive sul patrimonio della società (anche se il provvedimento è destinato a essere efficace nei confronti della generalità dei creditori). Le esigenze conoscitive degli altri creditori sono soddisfatte dall’onere del debitore di richiedere la pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso e del numero di ruolo del procedimento di convalida. 

La delibazione giudiziale da operare in sede di conferma delle misure protettive deve incentrarsi sulla verifica della ricorrenza di una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario che possa essere superata sulla scorta di un relativo piano e all’esito di interlocuzioni assistite dall’Esperto con il ceto creditorio.

Devono ritenersi riscontrabili i presupposti di legge per la conferma delle misure protettive, allorché l’accertata situazione di precarietà della società ricorrente appaia poter trovare ragionevoli possibilità di superamento col percorso delineato dalla medesima, e ciò nonostante l’Esperto abbia sollevato perplessità circa l’attitudine delle strategie di intervento a superare la crisi. 

Che la conferma delle misure protettive sia funzionale al percorso di risanamento si può trarre dalla circostanza che le strategie programmate presuppongano la fisiologica operatività dell’impresa.

 

TRIB_URBINO DEL 9.03.24