1. Tribunale di Milano del 14 maggio 2022
Composizione negoziata – Misure protettive –Ruolo dell’esperto – Mediatore interessi contrapposti – Obbligo di riservatezza
La figura dell’esperto è stata introdotta dal legislatore quale professionista negoziatore, terzo e imparziale, deputato ad assistere l’imprenditore nello svolgimento delle trattative, facilitando le stesse e stimolando gli accordi. In ragione della sua competenza, egli è chiamato a coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e nella composizione e mediazione degli interessi contrapposti delle stesse. La sua partecipazione alla procedura – coperta dalla garanzia dell’assoluta riservatezza riguardo le informazioni acquisite – è concepita come indispensabile: l’imprenditore è tenuto ad affidarglisi in toto, fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria della propria impresa e non omettendo nulla.
Composizione negoziata – Misure protettive – Ruolo dell’esperto – Garante della procedura
L’esperto rappresenta il garante della sicurezza delle trattative e dell’assenza di atteggiamenti dilatori o poco trasparenti: ciò implica che il suo coinvolgimento deve essere costante e protrarsi per tutta la durata della procedura, non potendosi arrestare al solo primo incontro finalizzato ad ottenere parere positivo all’accesso alla procedura e la non archiviazione immediata della composizione.
2. Tribunale di Verona del 19 giugno 2023
Composizione negoziata – Misure protettive – Mancato coinvolgimento dell’esperto – Tutela riservatezza debitore – Sacrificio creditori
Nella fase iniziale della procedura di composizione negoziata, la documentazione inerente la proposta del piano di risanamento può non essere comunicato ai creditori o all’esperto, né depositata in sede di conferma delle misure protettive per ragioni di riservatezza, ragioni che meritano di essere salvaguardate se e nella misura in cui in tale documentazione vengano in considerazione notizie relative al ciclo produttivo e/o alle attività commerciali la cui diffusione può essere pregiudizievole per la società o dei terzi contraenti (nella specie si trattavano di due contratti che la società istante aveva concluso con due diversi soggetti).
La mancata comunicazione all’esperto dei contratti che stanno alla base della proposta del piano di risanamento non è un elemento ostativo alla conferma delle misure protettive, in considerazione della fase, allo stato iniziale, della composizione negoziata e del carattere soltanto temporaneo del sacrificio che ne deriva ai creditori ex art. 18, commi 1 e 4, CCII.
Composizione negoziata – Misure protettive – Fase iniziale della procedura – Mancato coinvolgimento dell’esperto – Proposta
Non costituisce un ostacolo alla conferma delle misure protettive la circostanza che nella fase iniziale della procedura le linee guida della “manovra finanziaria” siano solo abbozzate, senza che siano stati ancora indicati, in particolare, percentuale e tempi di soddisfacimento riservati ai creditori.
(1-2) Si segnalano due provvedimenti interessanti, che giungono a due soluzioni opposte, in tema del coinvolgimento dell’espero nel procedimento di composizione negoziata della crisi.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, una società presentava un’istanza di proroga delle misure protettive di 60 giorni. Sulla richiesta l’esperto esprimeva parere negativo segnalando diverse criticità. In particolare, quest’ultimo riferiva che, da un alto, la società aveva posto in essere un’attività di contatto stragiudiziale con i creditori, con trasmissione di documenti, in sua assenza e fuori dall’ambito della composizione negoziata e, dall’altro lato, segnalava la difficoltà nel reperire le necessarie informazioni e i documenti societari di supporto per lo svolgimento del suo operato a causa di una certa ritrosia manifestata dall’imprenditore a fornire quanto richiesto. Peraltro, nel merito l’esperto escludeva la sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento.
Il Giudice rigettava la richiesta di proroga, sulla base del parere negativo da parte dell’esperto, e precisava il ruolo che questo svolge nel procedimento della composizione negoziata della crisi, affermando l’indispensabilità della sua partecipazione in ogni fase della procedura in quanto garante e mediatore dei diversi interessi contrapposti. Aggiungeva, altresì, che per permettere all’esperto di espletare tale compito l’imprenditore deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, senza alcuna omissione, considerando che tutte le informazioni acquisite sono coperte da riservatezza.
Considerato ciò, la società ricorrente non coinvolgendo l’esperto ha contravvenuto, secondo il Tribunale, al suo dovere di buona fede, chiarezza, correttezza e collaborazione verso l’esperto e il ceto creditorio, ponendo in essere condotte contrarie al corretto perseguimento di una composizione negoziata assistita e consapevole.
Nel secondo provvedimento una società ricorreva dinnanzi al Tribunale di Verona per la conferma delle misure protettive. L’attuazione della proposta del piano di risanamento si basava su due accordi: in primis un accordo commerciale in forza del quale la società aveva ottenuto una rilevante commessa di produzione per un contratto da dieci milioni di euro per la produzione di una linea di un marchio commerciale molto noto. Il secondo contratto veniva stipulato con un fondo, poco prima dell’avvio del procedimento di composizione, attraverso il quale il fondo si impegnava a patrimonializzare la società mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato.
Tali operazioni, poste alla base del risanamento, non venivano comunicate né all’esperto né ai creditori e nessuna documentazione in merito veniva depositata in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive. Il Giudice, nonostante ciò, confermava le misure protettive, ritenendo che il mancato coinvolgimento da parte dell’esperto, non poteva rappresentare un elemento ostativo alla summenzionata conferma. Ciò, veniva ritenuto in un’ottica di un contemperamento dei diversi interessi in gioco: in particolare, affermandosi legittimo tutelare l’interesse del debitore a salvaguardare la riservatezza della documentazione contenente informazioni inerenti il ciclo produttivo e/o alle attività commerciali, che richiede nella fase iniziale un sacrificio ancorché temporaneo da parte dei creditori.
Il Tribunale di Verona giunge a tale conclusione nonostante precisi che, da un lato, l’esperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza e, dall’altro che, il contenuto della proposta di risanamento contiene informazioni necessarie ed appropriate affinché i creditori possano consapevolmente decidere se aderire o meno alla proposta che verrà formulata dalla società debitrice, e che dunque ciò presuppone che la manovra non sia soltanto abbozzata, ma definita nei suoi termini esatti.