1. Tribunale di Fermo del 07.02.2024:
Composizione negoziata – Presupposti – Progetto piano di risanamento – Contenuti
Incombe sull’imprenditore l’obbligo di depositare sin dall’inizio della procedura quello che l’art. 17, co. 3, lett. b), CCII, definisce come “progetto di piano di risanamento”, definizione dalla quale si trae la necessità che lo stesso contempli l’enucleazione, pur sommaria, ma in ogni caso definita e chiara, degli obiettivi ristrutturatori dell’impresa e delle iniziative a tal fine funzionali e, conclusivamente, una impostazione iniziale del tragitto di recupero dell’equilibrio economico finanziario e degli interventi che si intenderà realizzare a tal fine.
Composizione negoziata – Proroga delle misure protettive – Presupposti – Necessità o meno del deposito del piano di risanamento definitivo – Negazione – Genericità del parere dell’Esperto – Ammissibilità
Qualora sia richiesta una proroga del termine concesso per le misure protettive e pertanto dopo un apprezzabile periodo dalla nomina dell’Esperto, la compiuta elaborazione e definizione di un piano in seno alla composizione negoziata non può ritenersi attività rimessa unicamente al debitore e ai suoi professionisti, ma è un compito ascrivibile allo stesso Esperto, nel concerto fra debitore e creditori, sulla base del progetto depositato dall’imprenditore; il deposito di un piano definitivo non costituisce infatti onere riconducibile all’impresa che accede a questo strumento, essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento, in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell’Esperto.
È dunque ammissibile che il parere dell’Esperto sia pure estremamente generico, là dove si ritenga che tale genericità sia conseguenza del fatto che il piano di risanamento non sia stato ancora compiutamente definito e quindi non possano essere state accertate le concrete prospettive di risanamento: sì che al momento in cui l’Esperto ha redatto il parere egli era verosimilmente in attesa di ricevere aggiornamenti sull’avvio delle trattative.
2. Tribunale di Torre Annunziata del 24.01.2024:
Composizione negoziata – Conferma delle misure protettive – Presupposti – Parere dell’esperto – Contenuti
L’art. 19, comma quarto, CCII, prevede che il parere dell’Esperto indipendente, da esaminare in udienza, debba riguardare la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative. Tuttavia, tale locuzione normativa, implica (quantomeno) che il parere in esame verta anche su una serie di elementi ulteriori, quali: il controllo del deposito di tutta la documentazione prescritta e, di conseguenza, la congruità dei documenti depositati, in particolare del piano di risanamento e dell’attestazione dell’imprenditore circa la risanabilità dell’impresa; la valutazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell’impresa, in conformità all’articolo 2086 del codice civile (cosiddetti “adeguati assetti”); la circostanza che risultino avviate trattative in corso con i creditori, descrivendo lo stato delle stesse; la considerazione dell’incidenza delle misure protettive sui diritti di terzi e che le stesse risultano funzionali allo svolgimento delle trattative ed al risanamento della crisi, potendo eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudicare l’attuazione del piano proposto; un giudizio positivo riguardo alla effettiva e concreta fattibilità giuridica ed economica del piano ( valutabile al momento soltanto in termini di ragionevole prognosi).
Composizione negoziata – Conferma delle misure protettive – Presupposti – Parere dell’esperto – Modalità di elaborazione
Ai fini della redazione del parere è fondamentale che l’Esperto esamini con attenzione i rapporti attuali tra il debitore e i creditori destinatari dell’istanza cautelare specifica e che includa anche considerazioni sugli esiti del test pratico e sulla risanabilità dell’impresa. In particolare, il piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, deve essere sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell’Esperto sulla base della apposita check-list. L’Esperto deve inoltre esaminare l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali.
(1-2) I due provvedimenti sono particolarmente interessanti poiché, a fronte di fattispecie caratterizzate dalla genericità del piano di risanamento e del parere dell’Esperto, giungono a due soluzioni opposte in ordine alla conferma o meno delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I.
Nonostante in entrambi i casi l’Esperto si sia espresso favorevolmente rispetto alla conferma delle misure protettive, e sempre con parere ritenuto generico, in un caso, tale genericità non ha inciso sulla decisione di conferma pronunciata dal Tribunale, mentre nell’altro essa ha determinato il rigetto dell’istanza.
Nella prima fattispecie, oggetto della decisione del Giudice di Fermo, questi ha qualificato la genericità del parere come una normale conseguenza del fatto che il piano di risanamento non era stato ancora compiutamente definito, essendo in una fase iniziale della procedura, e che quindi non era possibile per l’Esperto accertare le concrete prospettive di risanamento, specie se si considera che al momento della redazione del parere le trattative non erano state neppure avviate. Parimenti, anche sul progetto del piano il Giudice ha rilevato che esso deve contenere l’enucleazione definita e chiara, pur in maniera sommaria, degli obiettivi di ristrutturazione dell’impresa e delle iniziate a tal fine funzionali. Nella specie, pur non ritenendo il contenuto del piano sufficientemente dettagliato, il Giudice ha comunque valutato positivamente il progetto.
Nella seconda fattispecie il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive per due serie di ragioni, una inerente il progetto di risanamento e l’altra il parere dell’Esperto.
Sotto il primo profilo, il Giudice ha valutato negativamente il piano di risanamento proposto, che prevedeva la cessione dell’intera azienda, perché ritenuto fumoso, a tratti opaco, inetto, assimilabile più ad una mera dichiarazioni di intenti che ad una concreta prospettiva di rilancio. Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha rilevato che il parere non presentava le valutazioni minime richieste dalla legge per orientare l’interprete nella direzione verso la conferma o la revoca delle misure protettive.
Il provvedimento in questione è interessante in quanto cerca di fornire un’interpretazione della disposizione dell’art. 19, co. 4, C.C.I.I., nella parte in cui prevede che l’Esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative. Da tale previsione il Giudice ha desunto gli elementi che il parere, per essere esaustivo, deve contenere, come ad esempio: un controllo sulla completezza e congruità della documentazione depositata da parte della società; giudizio positivo riguardo l’effettiva e concreta fattibilità giuridica ed economica del piano; valutazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile ex art. 2086 cc; verifica che le trattative siano state avviate (ecc.).
Va notato come, in relazione a tale ultimo elemento, sebbene in entrambe le fattispecie le trattative con i creditori non fossero state ancora intraprese, mentre il Tribunale di Fermo non abbia ritenuto tale circostanza ostativa ai fini della valutazione positiva del parere dell’esperto, il Tribunale di Torre Annunziata abbia invece reputato tale circostanze come ulteriore indice di rilevante lacunosità del parere stesso.