Ricorso per la cancellazione dell’iscrizione di un pegno su una quota sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi

Trib. Milano, 24 maggio 2021. Si segnala un interessante provvedimento del Giudice del Registro delle imprese concernente un’ipotesi di iscrizione formale di un diritto di pegno su una quota di s.r.l. prima del verificarsi dei presupposti sostanziali del diritto stesso.

In punto di fatto, nella specie era accaduto che i due soci di una s.r.l. e un soggetto investitore avevano concluso un accordo avente ad oggetto un finanziamento garantito. L’investitore avrebbe cioè fornito alla s.r.l. certe somme a questa necessarie; quale garanzia alla restituzione dell’obbligazione, i soci concedevano pertanto al creditore l’iscrizione del pegno sulle quote della s.r.l. a loro intestate. Avveniva poi che, prima ancora che le somme venissero corrisposte alla s.r.l. da parte dell’investitore, quest’ultimo chiedeva e otteneva l’iscrizione di due pegni gravanti su quote dei soci della s.r.l. rappresentative del 90% del capitale sociale. Successivamente, insorgevano contrasti tra le parti dell’accordo e il finanziamento non veniva del tutto effettuato, pur permanendo l’iscrizione del pegno sulle quote nel registro delle imprese.
I soci della s.r.l. adivano quindi il Giudice del Registro al fine di ottenere che le iscrizioni fossero cancellate ex art. 2191 c.c.: e ciò, perché al momento della iscrizione non sussistevano ancora i presupposti sostanziali del pegno, atteso che esso sarebbe sorto solo allorquando fosse venuta a esistenza l’obbligazione restitutoria in capo alla s.r.l. e, quindi, solo dopo il versamento dei finanziamenti promessi da parte del soggetto investitore.

La soluzione della vicenda è collegata al problema generale di chiarire se l’acquisto di diritto reale su una quota che sia subordinato a un evento esterno al contratto in sé, e dunque sottoposto a una condizione sospensiva, possa o no essere iscritto presso il Registro delle imprese e secondo quali modalità: un interrogativo, pertanto, che si pone anche con riguardo alle ipotesi di trasferimento di quota condizionato.

Nella vicenda in esame, con decisione forse suscettibile di verifica, il Giudice ha rigettato la domanda dei ricorrenti di cancellazione delle iscrizioni operate – e ritenuto quindi che queste fossero state correttamente richieste dal creditore pignoratizio ed effettuate dal conservatore – sulla base della mera constatazione che dal contratto era desumibile la volontà delle parti di costituire immediatamente il vincolo.

Al riguardo va tuttavia notato che una siffatta decisione non pare del tutto in linea con quanto stabilito nelle massime dell’osservatorio permanente conservatori dei registri delle imprese della Lombardia e del Consiglio notarile di Milano, le quali sul punto stabiliscono che gli atti di trasferimento di quote – e quindi anche quelli di costituzione di pegno su quota – sottoposti a condizione sospensiva vadano sì iscritti ma dando evidenza delle condizioni di efficacia.
In particolare viene statuito che, poiché in tali ipotesi l‘effetto traslativo non si verifica immediatamente, “il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione; pertanto il cedente rimane nell’elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell’avvenuto deposito dell’atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene inserito al posto del cedente nell’elenco soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva”.
Sicché – si prevede ancora – una volta che la condizione sospensiva si sia realizzata ovvero dopo la scadenza del termine senza che questa si sia verificata, le parti dell’atto saranno tenute a dare comunicazione di tali eventi: se viene comunicato l’avveramento della condizione sospensiva, verrà allora inserito il nominativo dell’acquirente; di contro, se la notizia data riguarda il definitivo mancato verificarsi della condizione sospensiva, sarà allora cancellata la nota a margine del nominativo del cedente (v. Massime dell’osservatorio permanente conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia, Maggio 2013; Consiglio notarile di Milano, massima n. 15 del 6 Marzo 2013).
Quanto affermato dal Giudice sulla correttezza delle iscrizioni effettuate, indicanti unicamente l’esistenza del vincolo di pegno, porterebbe invece alla conclusione che la legittimazione formale all’esercizio dei diritti sociali relativi alla quota possa attribuirsi anche a coloro i quali non siano titolari sostanziali di tali diritti medesimi: e ciò sulla semplice base di una clausola contrattuale, contenuta nel contratto di trasferimento di quota o di pegno, la quale in concreto stabilisca l’immediatezza dell’iscrizione. Una tale situazione, peraltro, porrebbe a sua volta l’ulteriore questione di comprendere se in un caso del genere (: di legittimazione formale spettante a soggetto diverso dal pieno titolare sostanziale della quota) il presidente dell’assemblea possa allora non consentire l’esercizio del diritto di voto da parte del soggetto che gli risulti solo formalmente intestatario (problema su cui in dottrina tende a prevalere la soluzione positiva).

Tanto rilevato, si deve tuttavia evidenziare che nel caso di specie l’esigenza sostanziale sottesa alla vicenda (: l’interesse del socio a evitare un voto “incontrollato” del titolare del diritto di pegno) è stata altrimenti risolta dalla decisione del Giudice, là dove questi ha ordinato l’iscrizione di un’apposita annotazione sulle formalità di esercizio del diritto di voto. Infatti, ricalcando quanto stabilito nell’accordo, è stato disposto che fosse iscritto che il diritto di voto spettante al creditore pignoratizio avrebbe dovuto essere esercitato per il tramite di uno specifico soggetto, a ciò delegato, in concreto contrattualmente identificato dalle parti in un soggetto di fiducia dei soci della s.r.l.

Riferimenti:
– In dottrina è pacifico che all’iscrizione nel Registro delle Imprese di un trasferimento di quote, o di una costituzione di pegno, non può in nessun modo riconoscersi efficacia esaustivamente costitutiva della qualità di socio o di creditore pignoratizio: l’adempimento pubblicitario non può cioè di per sé rappresentare titolo esclusivo per l’acquisto di una partecipazione o di un diritto frazionario, i quali non possono non dipendere dal contratto stipulato inter partes (tra i tanti ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, Milano, 2010, pag. 600; DACCÒ, La s.r.l.: la struttura finanziaria, in Diritto commerciale, a cura di Cian, Torino, 2017, pag. 676; con riguardo alle s.p.a., sul punto della irrilevanza, al riguardo, delle formalità cartolari, da ultimo, D’ARCANGELI, Legittimazione dell’azionista tra possesso di un documento e intestazione scritturale, in Governo societario ed esercizio del diritto di voto, a cura di Schiuma, Padova, 2014, pag. 142, nt. 52; in relazione alla rilevanza della formalità nel vigore del precedente sistema, nel quale era prevista anche la successiva iscrizione nel libro soci: DE STASIO, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, Milano, 2008, pag. 115 s.) È pure escluso, peraltro, che all’adempimento in parola possa assegnarsi una qualche efficacia “sanante” rispetto a eventuali vizi che il titolo di acquisto dovesse presentare (ZANARONE, op. cit., pag. 601; MARASÀ, Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e sue conseguenze, in Riv. dir. civ., 2009, II, pag. 659 s.; BARTALENA, Art. 2470, in S.r.l. Commentario dedicato a G.B. Portale, Milano, 2011, pag. 364).
– Sulla possibilità di sollevare l’eccezione di difetto di titolarità da parte del Presidente dell’assemblea: ZANARONE, op. cit., pag. 595 ss.; FURGIUELE, Trasferimento della partecipazione e legittimazione nelle società di capitali, Milano, 2013, pag. 82.

Trib_Milano_Giudice_Registro_24052021