L’applicabilità del rimedio ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l. in liquidazione
La vicenda sulla quale si è espresso il Tribunale di Brescia con la decisione allegata costituisce uno dei primi casi pubblicati in tema di attivazione del rimedio ex art. 2409 c.c. da parte del socio di s.r.l. a seguito dell’introduzione (ad opera del d. lgs. 14/2019) del nuovo comma 7° dell’art. 2477 c.c. che, come noto, stabilisce che a tale tipo sociale “si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva dell’organo di controllo”.
Nonostante nel caso in esame il collegio giudicante abbia rigettato il ricorso perché ha ritenuto mancanti i requisiti dell’attualità – in quanto le condotte censurate sono state ritenute essere risalenti nel tempo – e della gravità delle condotte dell’amministratore, esso implicitamente ammette, come ampiamente condiviso sia in dottrina sia in giurisprudenza, che il rimedio ex art. 2409 c.c. possa essere esperito nei confronti dei liquidatori e nell’ambito della fase di liquidazione della società. Si è ormai da tempo chiarito, infatti, che la liquidazione rappresenta una semplice fase dell’attività di impresa esercitata dalla società, nell’ambito della quale i liquidatori, pure essendo chiamati al compito di conservare il patrimonio sociale in vista della sua trasformazione in denaro, sono investiti di tutti i poteri e responsabilità normalmente attribuiti agli amministratori (v. GIANNELLI, Art 2409, in Le società per azioni, a cura di Abbadessa e Portale, I, 2016, p. 1750). Non può seriamente dubitarsi, infatti, che anche la fase della liquidazione debba essere condotta con diligenza e correttezza al fine di soddisfare l’interesse della società all’ottenimento di un adeguato valore di realizzo del proprio patrimonio.
D’altro canto, l’opinione contraria – oltre ad essere nettamente minoritaria -si fonda su un’argomentazione che, ad oggi, non può più considerarsi attuale. Nello specifico, infatti, l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 2409 c.c. nei confronti dei liquidatori è stato negato facendo leva sull’esistenza, in tale fase, del diverso rimedio della revoca giudiziale per giusta causa ex art. 2487, ultimo comma, c.c. (già art. 2450 comma 4 c.c.) e considerando questo come sostituivo della denuncia ex art. 2409 c.c. Senonché, l’alternatività dei due rimedi è oggi sconfessata dallo stesso legislatore, posto che gli amministratori di s.r.l., per espressa previsione normativa, in caso di “gravi irregolarità nella gestione” sono senz’altro sottoposti sia al rimedio della revoca giudiziale ex art. 2476, co. 3, c.c. c., sia al controllo giudiziale ex art. 2409 c.c.: e non si vede ragione per negare lo stesso trattamento ai liquidatori.